Come in ogni Stato, affinché regni la verità, la pace, il benessere e l’armonia è giusto stipulare una legislatura forte e determinata capace di accontentare gli interessi di tutte le classi sociali, per una qualità collettiva che punti sempre più in alto.
Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è del tipo civil law ed inevitabilmente risente dell’influenza dello Stato italiano.
I giudici prescelti possono essere sia di origini proprie dello Stato di San Marino che esterni; in teoria il procedimento penale è condotto secondo il rito inquisitorio, come previsto dal codice di procedura penale del 1878, riformato poi successivamente per adeguare la legislatura alle esigenze quotidiane.
Un esempio tipo è evidenziato nel 1974 e più recentemente in riferimento alla legge del 17 giugno del 2008 meglio conosciuta come “legge sul giusto processo”.
Si riconosce nel giudice Inquirente il commissario ufficiale della legge che esercita l’azione penale, mentre per quanto riguarda le decisioni penali è chiamato in causa il giudice decidente.
Per quanto riguarda i magistrati è bene citare che l’elezione avviene in seguito ad un concorso per titoli ed esami su proposta del Consiglio Giudiziario, l’organo di autogoverno della magistratura sammarinese, ma la cosa importante è che tutte queste cariche hanno una durata di quattro anni, ma possono essere riconfermate fino a tempo indeterminato.
Nello specifico l’organo giudicante sia di primo grado che in appello è monocratico; la Repubblica di San Marino non accetta la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.
La giustizia penale presenta due istanze:
- Il Commissario della legge
- Il Giudice degli appelli
La giustizia civile presenta tre istanze:
- Il Commissario della legge
- II Giudice d’Appello
- Il Giudice per la Terza Istanza
La giustizia amministrativa presenta tre istanze:
- il Giudice di primo grado
- Il Giudice d’Appello
- Il Giudice per la Terza Istanza